(massima n. 1)
Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. č tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.