(massima n. 1)
L'art. 70 primo comma n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietą dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.