(massima n. 1)
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.