(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 2 c.p.c., l'intervento del P.M. è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità (rilevabile di ufficio), in tutte le cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Tale nullità, se verificatasi (come nella specie) in fase di appello, investe, interamente, tale grado di giudizio nonché la sentenza pronunciata alla sua conclusione, trattandosi di vicenda attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi una presunta (ma in realtà insussistente) modifica del citato art. 70 quale effetto dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che, all'art. 23, si è soltanto limitato ad estendere, ai giudizi di separazione, le regole di cui all'art. 4 della legge 898 del 1970, senza alcun riferimento all'intervento del P.M. (definito, per converso «obbligatorio» nel successivo art. 5). Ne consegue la necessità di rinnovare l'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del P.M., non essendo ipotizzabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stante l'effetto conservativo dell'impugnazione a suo tempo ritualmente e tempestivamente proposta.