(massima n. 1)
In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.