(massima n. 1)
Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non č causa di inammissibilitā allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso č finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio č costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda č stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimitā di quest'ultima č assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.