(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non č parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimitā, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.