(massima n. 1)
Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietą dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensģ l'applicabilitą di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.