(massima n. 1)
L'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici — che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco — né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari — spettante al cancelliere — gli attribuisce la particolare competenza — concorrente con quella analoga di quest'ultimo — a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta