(massima n. 2)
La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso al detto giudice competente, esclude, nondimeno, l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto medesimo.