(massima n. 2)
Nel giudizio di ricusazione non č possibile individuare una controparte ; il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca, infatti, solo nei confronti dell'ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che erroneamente il presidente della corte di merito aveva disposto la notifica dell'istanza di ricusazione al giudice ricusato e al contraddittore ).