(massima n. 3)
Non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 51, n. 4, c.p.c., la circostanza che il medesimo giudice, dopo avere pronunciato una sentenza di condanna, sia chiamato a decidere l'opposizione all'esecuzione della stessa sentenza, in quanto in questo secondo giudizio il titolo esecutivo giudiziale viene in rilievo unicamente quale presupposto dell'esecuzione e non come momento conclusivo della funzione cognitiva del giudice