(massima n. 1)
Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, cosģ come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullitą del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validitą della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullitą del provvedimento.