(massima n. 1)
In tema di competenza, non comporta nullitą l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, c.p.c. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.