(massima n. 1)
Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente (così come il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, dello stesso codice per la proposizione dell'istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione — che ne presuppone il deposito — della sentenza completa anche della motivazione, mentre l'efficacia del dispositivo ex art. 431 c.p.c. è limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.