(massima n. 1)
Sia nel caso di ricorso ordinario ex articolo 306 n. 1 codice procedura civile — previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex articolo 111 della Costituzione a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata — sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti a un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare così com'è iniziata davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo a una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante.