(massima n. 1)
In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, č necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilitā di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontā di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un atto di citazione dinanzi al tribunale che richiamava tutte le pregresse vicende processuali e in particolare l'atto di citazione dinanzi al pretore, la domanda riconvenzionale dei convenuti eccedente la competenza per valore del giudice adito, la sentenza di incompetenza emessa dal pretore contenente la fissazione dei termini per la riassunzione dinanzi al tribunale, aveva escluso potesse qualificarsi l'atto come di riassunzione in difetto di una espressa dichiarazione, contenuta nell'atto, in tal senso).