(massima n. 1)
Né la litispendenza nè la continenza di cause possono configurarsi tra un procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c. ed un giudizio ordinario di merito, in quanto l'insuscettibilità dei richiamati provvedimenti d'urgenza di costituire giudicato — essendo essi idonei ad assicurare «provvisoriamente» gli effetti della decisione sul merito e presentandosi l'introduzione del relativo giudizio solo come successiva ed eventuale — esclude la ragione stessa di una pronuncia di litispendenza o di continenza di cause.