(massima n. 1)
In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, spetta al giudice preventivamente adito accertare la sussistenza o meno della propria giurisdizione. Se, pertanto, per primo sia adėto il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio č possibile proporre il regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del convenuto domiciliato all'estero.