(massima n. 1)
Non č ravvisabile un rapporto di litispendenza fra causa di opposizione all'esecuzione e quella di opposizione agli atti esecutivi proposta dallo stesso debitore contro l'atto di precetto perché fra le due cause non esiste identitā di petitum e di causa petendi. Infatti nell'opposizione all'esecuzione l'oggetto della domanda č dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione; nell'opposizione agli atti esecutivi l'oggetto del giudizio č invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullitā formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva.