(massima n. 1)
In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorché l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilitā dell'esecuzione forzata, essendo in tale caso diverse le rispettive causae petendi dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento č stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva (nella specie, l'opposizione si fondava sull'indeterminatezza dell'ammontare del credito azionato in executivis, ex art. 474 c.p.c., mentre il contemporaneo giudizio di merito concerneva la quantificazione del diritto di credito in contestazione).