(massima n. 1)
Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici. (Nella specie, la nullitą del titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico).