(massima n. 1)
Sussiste rapporto di continenza fra la domanda di risarcimento del danno per inadempimento del venditore, e la domanda da quest'ultimo proposta e tendente ad ottenere il pagamento del residuo prezzo, della stessa compravendita, dal momento che la questione comune in entrambe le controversie č quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell'ambito dell'unico rapporto controverso, č creditore dell'altro e senza che possa ravvisarsi nella specie una compensazione in senso tecnico che presuppone opposti crediti derivanti da fonti diverse.