(massima n. 1)
Sussiste rapporto di continenza tra la domanda di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento negativo del medesimo debito avendo le due liti ad oggetto domande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale. Pertanto, ove le due domande vengano proposte davanti a giudici diversi, entrambi astrattamente competenti per valore e per territorio, il giudice successivamente adito deve, a norma dell'art. 39, comma 2, c.p.c. dichiarare la continenza fissando un termine per la riassunzione davanti al primo giudice, a nulla rilevando la partecipazione alla causa proposta per prima di un soggetto non partecipe della causa successivamente proposta, essendo insuscettibile la declaratoria di continenza di pregiudicare tale rapporto.