(massima n. 1)
... ed č irrilevante ai predetti fini l'infondatezza della declaratoria di litispendenza per difetto dei presupposti di legge. Attesa la natura di mezzo di impugnazione propria del regolamento di competenza su istanza di parte, la mancata tempestiva notificazione del relativo ricorso ad alcuna delle parti, nell'ipotesi di cause inscindibili o fra loro dipendenti, non comporta l'inammissibilitą del ricorso, ma solo l'esigenza di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che di un tale provvedimento non vi č peraltro bisogno quando il ricorso, notificato tempestivamente ad alcune delle parti, lo sia stato seppure tardivamente anche alle altre parti in causa.