(massima n. 1)
In tema di litispendenza internazionale ed in applicazione dell'art. 11, par. 2, del Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1347 — il quale stabilisce che, «qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito» — avverso il provvedimento di sospensione adottato dal giudice italiano successivamente adito, da annoverarsi tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., è proponibile non il regolamento di giurisdizione, ma il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.