(massima n. 1)
Ove sussista continenza di cause - la quale, diversamente dalla litispendenza, che ricorre quando fra due o più cause pendenti davanti a giudici diversi vi sia assoluta identità fra gli elementi che valgono ad identificare le azioni (soggetti, causa petendi e petitum), presuppone che fra le cause vi sia identità dei soggetti e del titolo con una diversità quantitativa del petitum - ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la competenza del giudice preventivamente adito è esclusa quando la causa proposta davanti al secondo giudice appartenga alla competenza per materia o per valore di quest'ultimo, atteso che in tal caso non può applicarsi il criterio della prevenzione.