(massima n. 1)
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia, e, quindi, deve escludere la litispendenza ove a tale data l'antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione; la quale può essere accertata incidenter tantum dallo stesso giudice, tenendo conto, ove si configuri ipotesi di estinzione derivante da rinuncia agli atti del giudizio, che l'efficacia della rinuncia non è condizionata all'accettazione della parte non ancora costituita.