(massima n. 1)
In tema di continenza di cause, la prevenzione è determinata dalla notifica dell'atto di citazione e non dalla conoscenza che ne abbia il destinatario cosicché, quando la notifica avviene a mezzo posta occorre tener conto del momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante, e, dunque, della data del deposito del piego presso l'ufficio postale, e non di quello in cui si realizza il risultato della conoscenza da parte del destinatario il cui comportamento, ove se ne ritenesse la rilevanza, verrebbe ad incidere sulla precedenza indipendentemente da qualsiasi difetto di diligenza da parte dell'attore, penalizzandolo, così, anche senza sua colpa.