(massima n. 1)
La modifica non transitoria, in conseguenza di bonifica, del corso di un fiume comportava — nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (norma priva di efficacia retroattiva) — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi.