(massima n. 1)
La continenza, come la litispendenza, presuppone la simultaneità dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di giudici diversi in ordine allo stesso oggetto e fra le stesse parti, sicché non può essere configurata tra un procedimento concretamente in corso ed uno già concluso con provvedimento in relazione al quale risulti aperto il termine di impugnativa fino a quando questa non venga, nel fatto, prodotta, posto che, nell'ipotesi considerata, in tale secondo procedimento non vi è un giudice già investito della causa.