(massima n. 1)
Le norme dettate in tema di continenza dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l'uno in fase di gravame, l'altro in primo grado, in considerazione del carattere funzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall'art. 341 c.p.c., nonché delle peculiaritą del processo d'impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibili con l'inserimento a posteriori di problematiche ulteriori (ancorché incluse nel dibattito del precedente grado).