(massima n. 1)
A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., ricorre la litispendenza quando fra due (o pił) giudizi sussista identitą oltre che dei soggetti, anche del petitum (inteso come bene della vita del quale si chieda la tutela) e della causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda), a nulla rilevando, nella ricorrenza (dell'identitą) dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualitą di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) la qualitą di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi a licenziamento, del quale la datrice di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimitą e il lavoratore accertarsi, invece, l'illegittimitą con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale sia in via riconvenzionale sia con successivo ricorso nei confronti della stessa datrice di lavoro).