(massima n. 1)
La litispendenza č data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel petitum e nella causa petendi, e non giā solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dā luogo a litispendenza se vi sia una diversitā in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell'azione. (Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualitā diverse).