(massima n. 2)
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c. presuppone il venire meno della parte processuale, pertanto, nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti, con trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti (nella specie, distacco di un certo numero di comuni della provincia di Firenze in seguito all'istituzione della provincia di Prato), il processo prosegue tra le parti originarie secondo la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c., essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia.