(massima n. 1)
In caso di stessa domanda proposta dinanzi a giudici diversi, per dichiarare la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 primo comma c.p.c., non occorre accertare la competenza del giudice preventivamente adito, ma soltanto la prevenzione, e a questo fine, se in uno dei due giudizi la medesima domanda č introdotta in via riconvenzionale dal convenuto costituitosi ai sensi dell'art. 166 c.p.c., rileva la data del deposito in cancelleria della comparsa di risposta.