(massima n. 1)
In tema di litispendenza, nel caso in cui la stessa causa, in ragione di un'incertezza dell'indicazione dell'ufficio giudiziario adìto nella citazione e, quindi, della sua nullità, venga iscritta a ruolo avanti a due giudici diversi, rispettivamente dall'attore e dal convenuto, la prevenzione di cui all'art. 39, primo comma, c.p.c., non si può determinare sulla base dell'anteriorità della notificazione della citazione, cioè dell'efficacia della vocatio in ius, atteso che vi è stata una sola notificazione e si deve d'altro canto escludere - in base al secondo comma dell'art. 164 c.p.c. (nel testo vigente ex lege n. 353 del 1990) - che, in caso di ordine di rinnovo della citazione rivolto all'attore dal giudice avanti al quale egli abbia compiuto l'iscrizione a ruolo, la notificazione da assumersi agli effetti della litispendenza sia quella eseguita in esecuzione di quell'ordine e non l'originaria notificazione della citazione nulla. Ne consegue che la litispendenza dev'essere individuata, per analogia iuris, dando rilievo al momento di efficacia dell'attività processuale successiva alla notificazione originaria, cioè alla costituzione in giudizio e, quindi, attribuendo la prevenzione a quella fra le due costituzioni che risulti avvenuta per prima.