(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 38 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novellazione operata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - espressione del principio della rapida formazione delle preclusioni -, la competenza territoriale rappresenta un criterio «debole» di individuazione del giudice, in quanto essa, tendenzialmente, resta fissata in quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio, potendo essere modificata, nei casi di foro stabilito convenzionalmente, ex art. 28 c.p.c., soltanto attraverso la contestazione nella comparsa di risposta, e non potendo, al di fuori di detti casi, essere rilevata, neppure d'ufficio, oltre la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza richiesto dalla parte attrice, a seguito della pronuncia del giudice adito, che, solo in sentenza, aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale, ha escluso che tale rilevazione tardiva possa prevalere sulla competenza già individuata con l'atto introduttivo del giudizio).