(massima n. 1)
La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.