(massima n. 1)
In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, č tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza territoriale del giudice che si era dichiarato incompetente sul presupposto che, in una controversia in materia di obbligazioni, la relativa eccezione, accolta con la sentenza impugnata, era stata formulata in modo incompleto, siccome proposta esclusivamente con la contestazione del "forum destinatae solutionis", senza alcun riferimento agli altri criteri di collegamento riguardanti gli ulteriori fori concorrenti).