(massima n. 1)
Al termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l'art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall'albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l'istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall'evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., perchè l'avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata.