(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale i criteri di collegamento vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi, invece, a tutti i fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo, valgono a determinare la competenza, in quanto questa deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di collegamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da una meccanica applicazione del principio di disponibilità delle prove. Pertanto, ove manchi la dimostrazione del criterio di competenza adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali deve necessariamente prospettarsi in concreto.