(massima n. 1)
Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza ; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.