(massima n. 1)
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale; infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.