(massima n. 1)
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'articolo della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.