(massima n. 1)
Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando č domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del c.c., cioč come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi. (Nella specie, sulla base di tale principio, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione italiana, con riferimento ad un'azione proposta dal Ministero dell'Interno, quale autoritā intermediaria designata, ai sensi della Convenzione Internazionale di New York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento all'estero delle obbligazioni alimentari, per sentir dichiarare efficace nell'ordinamento italiano una sentenza svedese passata in cosa giudicata, di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento di una figlia, nei riguardi di un convenuto, il quale, essendo cittadino della Repubblica di San Marino ed in essa residente, svolgeva, tuttavia, in Italia una propria attivitā commerciale e non aveva contestato d'essere domiciliato nel luogo del suo svolgimento, ma si era limitato a negare la giurisdizione del giudice italiano soltanto per il fatto di non avere cittadinanza e residenza italiane).