(massima n. 1)
Il giudicato sulla giurisdizione (nel caso di specie nei confronti dello straniero o dello Stato estero) non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Pertanto, la sentenza che abbia dichiarato l'inefficacia della vendita di un complesso immobiliare, da destinare a sede distaccata dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, con condanna di quest'ultima, già immessa nel possesso, alla restituzione dell'immobile alla venditrice ed al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede, ancorché si sia implicitamente pronunciata per la giurisdizione del giudice italiano, non spiega effetti nel successivo giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell'immobile, per averne la convenuta Repubblica mantenuto il possesso, in quanto il giudicato di condanna generica, attiene alla sola potenzialità del danno derivante dalla divergenza tra la titolarità formale del bene (ancora in capo alla venditrice) e l'effettiva disponibilità dello stesso da parte della Repubblica Popolare Cinese, e non all'illegittimità del comportamento dello Stato estero di continuare ad occupare l'immobile, in luogo di restituirlo all'attrice e alla conseguente potenzialità di danno e, preliminarmente ed implicitamente, alla giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale fattispecie di danno da occupazione illegittima dell'immobile.