(massima n. 1)
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri, l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attivitą meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione italiana in una controversia proposta da una operaia addetta alle pulizie dipendente dell'Ambasciata in Italia della Repubblica di Corea, datore di lavoro domiciliato nel territorio italiano, a norma dell'art. 18 del Reg. CE n. 44 del 2001).