(massima n. 1)
Quando alla pubblica amministrazione non č attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso č riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto), ed alla pubblica amministrazione č demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento; diritto relativamente al quale la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non nell'ambito del potere di autotutela e solo con riferimento al difetto dei presupposti (nella specie, la legge regionale Puglia n. 15 del 1978, poi modificata dalla L.R. n. 29 del 1982, prevede la concessione, a seguito dello svolgimento di un determinato iter, di un'indennitā compensativa annua in favore di imprenditori agricoli che operino in zone montane svantaggiate; l'imprenditore ricorrente aveva svolto con esito favorevole l'intero iter per il conseguimento dell'indennitā menzionata, seguito dall'emissione dei provvedimenti di erogazione consentiti dalle disponibilitā di bilancio; la Regione aveva perō sospeso l'erogazione in attesa del rifinanziamento dell'indennitā; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha stabilito che il privato ha ormai conseguito un vero e proprio diritto soggettivo all'indennitā e che la relativa controversia rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario).