(massima n. 1)
La soluzione della questione sul riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario. Ai fini di tale accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale, mentre si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, senza che la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente deponga in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale. Comunque, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell'ambito della tutela previdenziale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, il dettato dei primi tre commi dell'art. 10 della legge stessa comporta che, allorquando il dipendente che abbia ricevuto, o che abbia diritto a ricevere, dall'Inail le prestazioni previdenziali previste per l'infortunio subito, agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ulteriore (c.d. danno differenziale) la sua pretesa è necessariamente ricollegabile solo alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.